Statuto

 

 STATUTO DEL

TEACHING AND LEARNING LAB (TELE LAB)

ART. 1

(ISTITUZIONE)

1. È istituito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, d’ora innanzi Università Cattolica, il “Teaching and Learning Lab (TeLe Lab)”, d’ora innanzi Laboratorio. Il Laboratorio ha sede a Milano e, per l’esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell’Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del Laboratorio.

2. Il Laboratorio ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.

3. Il Rettore rappresenta il Laboratorio di fronte ai terzi.

 

ART. 2

(SCOPO ISTITUTIVO)

1. Scopo fondamentale del Laboratorio, che si ispira alla concezione della persona presente nella tradizione cristiana, è quello di contribuire al miglioramento e all’innovazione didattica dell’Università Cattolica per offrire a studentesse e studenti un’esperienza formativa di qualità. Le attività del Laboratorio si articolano in percorsi formativi di sviluppo delle competenze didattiche e metodologiche dei docenti, in azioni di condivisione e formazione per studentesse e studenti, in progetti di innovazione delle pratiche e strategie didattiche con il supporto e l’integrazione delle tecnologie più innovative. Le attività potranno essere svolte anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.

2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il Laboratorio si propone di:

a) identificare e promuovere in Ateneo progetti di innovazione delle pratiche e delle strategie didattiche;

b) introdurre e diffondere in Ateneo metodologie didattiche innovative;

c) fornire supporto per la sperimentazione delle metodologie didattiche innovative;

d) valorizzare e sviluppare le competenze didattiche del personale docente, anche promuovendo specifiche attività formative oltre che per docenti, anche per studentesse e studenti;

e) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale, per favorire il confronto sui temi della didattica universitaria e sulla formazione dei docenti;

f) promuovere ricerche sull’innovazione della didattica universitaria e favorire la diffusione dei risultati delle ricerche effettuate;

g) promuovere lo sviluppo, tra i docenti, di una comunità di apprendimento continuo;

h) sollecitare la riflessione sui processi valutativi, in un’ottica student-centered.

 

ART. 3

(ORGANI)

1. Sono organi del Laboratorio:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Comitato direttivo;

d) il Comitato scientifico.

 

ART. 4

(PRESIDENTE)

1. Il Presidente del Laboratorio è il Rettore dell’Università Cattolica, o un suo delegato.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.

 

ART. 5

(DIRETTORE)

1. Il Direttore del Laboratorio è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.

2. Il Direttore:

a) sovraintende al funzionamento del Laboratorio e ne coordina l’attività;

b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;

c) dispone l’utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Laboratorio, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;

d) convoca e presiede il Comitato scientifico;

e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

 

ART. 6

(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:

a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di undici, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, nominati dal Rettore;

b) dal Direttore Generale dell’Università Cattolica o suo delegato.

2. Il Comitato direttivo:

a) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Laboratorio;

b) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell’Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;

c) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;

d) delibera il programma delle attività del Laboratorio e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;

 

 

e) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell’Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;

f) propone eventuali modifiche allo statuto del Laboratorio;

g) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;

h) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo del Laboratorio, almeno tre mesi prima della scadenza.

3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno.

4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell’avviso di convocazione.

 

ART. 7

(COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di dieci membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo.

2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del Laboratorio.

3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

 

ART. 8

(FINANZIAMENTI)

1. Il Laboratorio assicura l’equilibrio economico-finanziario mediante:

a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;

b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;

c) eventuali contributi a carico del bilancio dell’Ateneo.

 

ART. 9

(AMMINISTRAZIONE)

1. L’amministrazione del Laboratorio è affidata agli Uffici amministrativi dell’Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

 

ART. 10

(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Università Cattolica.